[vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1485972193040{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][kswr_dropcaps drpcp_letter_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” drpcp_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” drpcp_content_color=”#666666″ drpcp_letter_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#ecba00“,“color2“:“#cc5dff“,“direction“:“to bottom right“}” drpcp_letter_bgsize=”68″ drpcp_letter_br_radius=”0″ drpcp_letter_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#ffffff“,“color2“:“#fff“,“direction“:“to left“}” drpcp_letter=”U” drpcp_letter_font_def=”0″ drpcp_content=”n tamponamento tra un autocarro e un’utilitaria aveva determinato la morte di un terzo tamponato, che decedeva dopo essere stato scaraventato fuori dall’auto in cui viaggiava, a causa dell’investimento di veicoli sopraggiunti. La Compagnia convenuta risarciva gli eredi della vittima, dopodiché citava a comparire innanzi il Tribunale il suo assicurato, chiedendone la condanna alla somma di € 269.202,40 invocando la clausola di «ESCLUSIONE E RIVALSA».” drpcp_content_font_def=”0″ drpcp_content_fsize=”font-size:16px;line-height:1.777;” drpcp_letter_style_def=”0″ drpcp_letter_margins=”margin-top:5px;margin-bottom:0px;margin-left:6px;margin-right:13px;” drpcp_letter_br_advanced=”0″ drpcp_letter_br_normal=”{“borderwidth“:“2px“,“bordercolor1“:“#ecba00“,“borderstyle“:“solid“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“#cc5dff“}” drpcp_letter_fsize=”font-size:27px;”][vc_column_text css=”.vc_custom_1624475112576{margin-bottom: 0px !important;}”]Questa clausola prevede che quando l’assicurato si trovi in uno stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti al momento dell’incidente, la Compagnia, dopo aver risarcito i danneggiati, possa chiedere la rivalsa nei suoi confronti.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1624493668201{margin-bottom: 0px !important;}”]
Il giudice accoglieva la domanda formulata dalla Compagnia con sentenza prontamente impugnata avanti la Corte d’Appello dal conducente, sul presupposto che la clausola contrattuale non indicasse una soglia minima di valori al di sopra dei quali si potesse parlare di stato di ebbrezza rilevante.
Il giudice di secondo grado rigettava l’appello, sostenendo che la mancata indicazione di tali valori soglia comportava che:[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1624472100236{margin-top: 25px !important;}”]
«l’inoperatività [fosse] invocabile dall’assicuratore anche in presenza di valori alcolometri rilevanti, seppure non eccedenti il limite previsto per la sanzione, valori peraltro coerenti con quanto dichiarato dal [conducente] in sede di indagini penali, e cioè che la sera aveva “fatto uso di sostanze alcoliche, non in larga misura”»
[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1624483631862{margin-bottom: 0px !important;}”]Dopo ciò si è ricorsi alla terza sezione civile della Cassazione che ha stabilito con la sentenza n.12900 2021 depositata il 13 aprile 2021 che, per esercitare la rivalsa, lo stato di ebbrezza rilevante è solo quello previsto dal Codice della Strada se non diversamente specificato dalle condizioni di polizza.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]