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[vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1485972193040{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][kswr_dropcaps drpcp_letter_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” drpcp_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” drpcp_content_color=”#666666″ drpcp_letter_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#ecba00“,“color2“:“#cc5dff“,“direction“:“to bottom right“}” drpcp_letter_bgsize=”68″ drpcp_letter_br_radius=”0″ drpcp_letter_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#ffffff“,“color2“:“#fff“,“direction“:“to left“}” drpcp_letter=”A” drpcp_letter_font_def=”0″ drpcp_content=”NCHE SE È IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO SU CUI ERA A BORDO?
Preliminarmente è opportuno chiarire che il TERZO TRASPORTATO altro non è che il PASSEGGERO A BORDO DEL MEZZO DI TRASPORTO, sia esso pubblico o privato. Ebbene, in linea molto generale, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni private, il terzo trasportato – in caso di sinistro – gode di una forte tutela, in quanto può domandare il RISARCIMENTO DEL DANNO DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL VEICOLO CHE LO TRASPORTAVA.” drpcp_content_font_def=”0″ drpcp_content_fsize=”font-size:16px;line-height:1.777;” drpcp_letter_style_def=”0″ drpcp_letter_margins=”margin-top:5px;margin-bottom:0px;margin-left:6px;margin-right:13px;” drpcp_letter_br_advanced=”0″ drpcp_letter_br_normal=”{“borderwidth“:“2px“,“bordercolor1“:“#ecba00“,“borderstyle“:“solid“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“#cc5dff“}” drpcp_letter_fsize=”font-size:27px;”][vc_column_text css=”.vc_custom_1624490660512{margin-bottom: 0px !important;}”]Tutto questo a prescindere dall’accertamento di un’eventuale responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1624491990277{margin-bottom: 0px !important;}”]

Più nello specifico, tornando al quesito iniziale, è il caso di rilevare come l’ambito di applicazione della norma in discorso non sia per nulla scontato. Ed infatti, sono dovute intervenire sia la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sia la Corte di Cassazione, le quali, coerentemente alla ratio della norma, volta – appunto – ad offrire una forte tutela al terzo trasportato, hanno più volte ribadito che il proprietario del veicolo, qualora in occasione del sinistro fosse a bordo di quest’ultimo nella qualità di passeggero (terzo trasportato), debba poter beneficiare della tutela predisposta dal predetto art. 141.

Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]