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[vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1485972193040{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][kswr_dropcaps drpcp_letter_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” drpcp_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” drpcp_content_color=”#666666″ drpcp_letter_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#ecba00“,“color2“:“#cc5dff“,“direction“:“to bottom right“}” drpcp_letter_bgsize=”68″ drpcp_letter_br_radius=”0″ drpcp_letter_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#ffffff“,“color2“:“#fff“,“direction“:“to left“}” drpcp_letter=”D” drpcp_letter_font_def=”0″ drpcp_content=”EDUCIBILITÀ
La deduzione è uno strumento fiscale che permette al contribuente (persona fisica o giuridica) di RIDURRE IL PROPRIO REDDITO IMPONIBILE sottraendo ad esso alcune spese sostenute o parte di esse.
I COSTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE POSSONO USUFRUIRE DELLA DEDUCIBILITÀ TOTALE O PARZIALE.” drpcp_content_font_def=”0″ drpcp_content_fsize=”font-size:16px;line-height:1.777;” drpcp_letter_style_def=”0″ drpcp_letter_margins=”margin-top:5px;margin-bottom:0px;margin-left:6px;margin-right:13px;” drpcp_letter_br_advanced=”0″ drpcp_letter_br_normal=”{“borderwidth“:“2px“,“bordercolor1“:“#ecba00“,“borderstyle“:“solid“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“#cc5dff“}” drpcp_letter_fsize=”font-size:27px;”][vc_column_text css=”.vc_custom_1641543483723{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 10px !important;}”]DEDUCIBILITÀ TOTALE

  • Veicoli adibiti ad uso pubblico;
  • Veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività dell’impresa.

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1641543414447{margin-bottom: 0px !important;}”]

DEDUCIBILITÀ PARZIALE

  • Veicoli concessi ad agenti di commercio e rappresentanti deducibilità pari all’80% nei limiti di € 5.164,57 per la quota noleggio (importo massimo deducibile pari a € 4.131,66). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
  • Veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta deducibili in misura pari al 70%;
  • Veicoli in uso promiscuo per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta: deducibilità al 20% nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite previsto per la quota servizi;
  • Veicoli non assegnati deducibilità pari al 20% nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite è previsto per la quota servizi.
  • Veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa nella misura del 20% nei limiti di €3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente ad un solo veicolo). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
  • Veicoli utilizzati nell’esercizio di attività svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è ammessa nella misura del 20% nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente per un veicolo per ogni socio o associato). Nessun limite per la quota servizi.

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1641543901729{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 10px !important;}”]DETRAIBILITÀ

La detrazione d’imposta è la possibilità di sottrarre da un’imposta una determinata somma o percentuale per ridurne l’ammontare. Nel caso dell’IVA è possibile detrarla quando sussiste carattere di inerenza diretta tra la spesa e l’attività professionale svolta.

Nel noleggio a lungo termine l’IVA è detraibile in misura totale o parziale.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1641544793350{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 10px !important;}”]DETRAIBILITÀ TOTALE

IVA completamente detraibile se il veicolo è concesso in:

  • uso strumentale;
  • uso pubblico;
  • uso a rappresentanti ed agenti di commercio.

È detraibile al 100% l’iva relativa veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (taxisti, noleggiatori auto, etc)

Sono detraibili al 100% anche le auto e i piccoli autocarri (<35 q.li) che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.
[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1641545016580{margin-bottom: 0px !important;}”]

DETRAIBILITÀ PARZIALE

L’IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, ovvero in base ad elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.

La Commissione Europea, con la Decisione del 18 Giugno 2007 (GU Europea I-165/33), ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente utilizzati per uso professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno 2007.

È detraibile al 40% l’IVA relativa a tutti i veicoli stradali a motore in caso di:

  • non utilizzo esclusivo nell’esercizio d’impresa, dell’arte o della professione;
  • non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • non sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1641545129746{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 10px !important;}”]FRINGE BENEFIT

In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]